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Regione Lombardia. Legge Regionale n. 1 del 16-02-2004

Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore. 

(B.U.R. Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2004 S.O. n. 1)



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

Articolo 1 (Finalità) 
1. La Regione Lombardia, al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e favorire il risparmio energetico stimolando gli utenti ad evitare lo spreco di risorse energetiche, si fa promotrice della trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in impianti autonomi mediante l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. 

Articolo 2 (Normativa di riferimento) 
1. Gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000, debbono essere dotati per ogni singola unità immobiliare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi di energia calorica indipendenti tra loro, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia), in osservanza dell'articolo 26, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
2. Per quanto riguarda le qualifiche professionali necessarie per l'abilitazione ad effettuare diagnosi sugli impianti termici ed eventuali successivi interventi sui medesimi, si osservano i criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 11030 (Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e l'Enea per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli operatori incaricati ai controlli sugli impianti termici in Regione Lombardia, come previsto dall'art. 11, comma 18, del dpr 412/93 così come modificato e integrato dal dpr 551/99). 

Articolo 3 (Tipologia d'impianto) 
1. Gli aspetti tecnici relativi alla tipologia d'impianto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 

Articolo 4 (Disposizione finanziaria)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa in capitale di € 500.000,00. 
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di competenza e di cassa stanziate all'UPB 4.9.1.1.3.138 "Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004. 
3. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 

Articolo 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 febbraio 2004
( Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/952 del 10 febbraio 2004 )